Gli aspetti civilistici dell’associazionismo
Sommario:
1. Premessa. 2. Le
associazioni sportive dilettantistiche. 3. I
requisiti civilistici: la forma giuridica associazioni riconosciute e
associazioni non riconosciute. 3.1. Le associazioni. 3.2. Le
associazioni riconosciute. 3.3. Le
associazioni non riconosciute. 4. Gli
organi associativi 5. Il
sistema delle responsabilità. 6. I
requisiti imposti dal legislatore tributario. 6.1. La
denominazione sociale. 6.2. L’affiliazione
alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti
nazionali di promozione sportiva. - L’iscrizione nel registro istituito presso
il Coni.
Una trattazione sugli aspetti legali delle
associazioni sportive non può prescindere, in apertura, da una considerazione
preliminare e, precisamente, dal fatto che la libertà del singolo e la
realizzazione da parte dello Stato di tutti gli strumenti che ampliano le
potenzialità umane costituiscono diritti fondamentali del nostro ordinamento
fissati agli artt.2 e 18 della Costituzione.
Sul piano del diritto
civile, poi, la disciplina normativa è completata dagli artt. 14-38 del codice
civile.
Si tratta di poche
norme. Ciò si spiega (in un’ottica storico – sociale) con il fatto che
l’associazione (e specialmente l’associazione non riconosciuta), nei primi
decenni di applicazione del codice civile, è stata considerata forma ideale per
la ricostruzione del pluralismo politico e sociale della società civile
italiana, al di fuori di qualunque ingerenza del pubblico potere.
Con gli anni settanta,
invece, è emersa una maggiore consapevolezza dei pericoli del neo –
corporativismo. La necessità di salvaguardare i diritti dei singoli e delle
minoranze entro le istituzioni del pluralismo e l’esigenza di controllo degli
enti privati da parte dello Stato
[2]
ha spinto, perciò, la giurisprudenza e la dottrina a rileggere le norme del
codice civile sulle associazioni non riconosciute coordinandole con l’art.2
della Costituzione e con le norme ed i principi desunti principalmente dalla
disciplina dettata per le associazioni riconosciute e dalla disciplina dei
contratti in generale
[3].
L’associazione
sportiva dilettantistica non trova alcun riferimento normativo nel codice
civile, ma è stata disciplinata per la prima volta dalla legge 16 dicembre 1991
n.398.
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Legge 16 dicembre 1991,
n. 398. La legge n. 398/91,
nella sua originaria stesura, ha stabilito una disciplina tributaria
specifica per le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo
di lucro. La predetta normativa ha subito dei successivi interventi
legislativi, che ne hanno modificato, parzialmente, il contenuto.
La normativa così
delineata stabilisce che le agevolazioni formali e sostanziali si applicano
alle associazioni sportive dilettantistiche - e alle relative sezioni -
aventi le seguenti caratteristiche:
1)
forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir
(enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali);
2)
affiliazione alle
federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni o agli enti nazionali
di promozione sportiva;
3)
esercizio di attività
sportiva dilettantistica;
4)
conseguimento, nel
periodo di imposta precedente, di proventi commerciali di importo non
superiore a un determinato limite.
I soggetti aventi i requisiti sopra specificati, possono optare per
l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito in modo forfetario.
Questo particolare regime fiscale prevede:
1) l’esonero dagli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 600/73
e da quelli previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/72, eccetto che per le
seguenti operazioni, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della
fattura: prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, prestazioni
pubblicitarie;
2) applicazione dell’iva sui proventi derivanti dall’esercizio di
attività commerciale con le modalità di detrazione di cui all’art. 74,
sesto comma, del D.P.R. n. 633/72;
3) determinazione del reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul
reddito, attraverso l’applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti
nell’esercizio di attività commerciale, del coefficiente di redditività del
3 per cento, cui si deve aggiungere l’intero importo delle plusvalenze
patrimoniali.
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Successivamente il legislatore è intervenuto più
volte, per lo più con disposizioni di carattere tributario,
che - nell’intento di garantire l’effettività del rapporto associativo, la
pluralità dello stesso e la natura partecipativa e democratica di tali enti, -
sono giunte a regolamentare anche i rapporti interni tra gli associati.
Assumono rilievo, al riguardo, anzitutto la legge
16.12.1991 n.398, ma anche l’art.5 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460 e, da ultimo,
l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004),
che hanno indicato, tra l’altro, i requisiti necessari per l’individuazione di
tali enti.
Tali disposizioni hanno riguardato, poi, direttamente
sia la disciplina delle imposte dirette sia quella dell’IVA ed hanno
condizionato l’applicazione di una serie di norme fiscali di favore, alla
presenza negli statuti ed atti costitutivi di alcune previsioni obbligatorie ed
inderogabili.
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Art.90 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289, in S.O. n. 240 G.U. n. 305 del 31.12.2002, nella formulazione in vigore dal
01.01.2005, dopo le modificazioni apportate dall'art. 1, comma 470, L. 30.12.2004, n. 311.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di
lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a
250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche. ";
B) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle
società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente
connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta
di registro in misura fissa.
6. Al n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13 bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti:
"e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
Art.90 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289, in S.O. n. 240 G.U. n. 305 del 31.12.2002, nella formulazione in vigore dal
01.01.2005, dopo le modificazioni apportate dall'art. 1, comma 470, L.
30.12.2004, n. 311. (segue)
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società,
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il
soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore
a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o
dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del
beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 13 bis, comma 1, la lettera i ter) è sostituita
dalla seguente:
"i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
B) all'articolo 65, comma 2, la lettera c octies) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte
sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111 bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle
associazioni sportive dilettantistiche".
11 bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in
qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da
considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di
occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. (4)
12.-16 omissis.
17. Le società e
associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
A) associazione sportiva
priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti
del codice civile;
B) associazione sportiva
con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
C) società sportiva di
capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata
la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
A) la denominazione;
B) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività
sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
C) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
D) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati,
anche in forme indirette;
E) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la
previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
F) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
G) le modalità di scioglimento dell'associazione;
H) l'obbligo di
devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle
società e delle associazioni.
18 bis. E' fatto divieto
agli amministratori delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima
federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI,
ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di
promozione sportiva.
18 ter. Le società e le
associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18,
possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al
comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso
dall'assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le
disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite
convenzioni con il CONI.
20. – 22 omissis - comma
abrogati dall'art. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato
alla L. 21.05.2004, n. 128, con decorrenza dal 23.05.2004]
23. I dipendenti pubblici
possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché
a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti
possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
24.-26 omissis
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Attualmente, perciò, gli enti sportivi, che
vogliano usufruire dei particolari benefici previsti dalla legislazione
fiscale, devono rispettare i seguenti canoni:
(1)
la
forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, può essere quella
dell’associazione non riconosciuta di cui agli artt.36 e ss. del codice civile
ovvero dell’associazione riconosciuta (oltre che della società sportiva di
capitali e della cooperativa);
(2)
la
denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva dilettantistica e la
ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica;
(3)
la
denominazione sociale deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e
comunicazioni rivolte al pubblico;
(4)
l’ente
deve essere affiliato alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni
ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva;
(5)
l’attività
sportiva deve essere esercitata in forma dilettantistica;
(6)
l’ente
deve aver conseguito (nel periodo di imposta precedente) proventi commerciali
per importi non superiori a determinati limiti stabiliti dalla legge;
(7)
lo
statuto e l’atto costitutivo dell’ente deve essere redatto nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e deve
contenere alcune clausole obbligatorie di cui all’art.148 comma 8 del D.P.R.
22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.) e cioè la previsione:
2)
della sede legale;
3)
della denominazione;
4)
dell'oggetto sociale
con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica;
5)
dell'attribuzione
della rappresentanza legale dell'associazione;
6)
dell'assenza di fini
di lucro;
7)
del divieto di
distribuire tra gli associati, anche in forme indirette, i proventi conseguiti;
8)
del rispetto del
principio di democrazia interna e di uguaglianza tra tutti gli associati;
9)
dell’elettività
delle cariche sociali;
10)
dell’obbligo di
rendiconti economico-finanziari;
11)
dell’obbligo di
indicare le modalità di approvazione dei rendiconti economico-finanziari da
parte degli organi statutari;
12)
del divieto, per gli
amministratori, di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni
sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata, ovvero nell’ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
13)
dell’obbligo di
indicare le modalità di scioglimento dell’associazione;
14)
della devoluzione ai
fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.
Soffermando l’attenzione sugli elementi essenziali
per la regolare costituzione dell’organizzazione sportiva, giova considerare,
anzitutto, che l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 al comma 17 ha
espressamente previsto che “..le
associazioni sportive dilettantistiche ...possono assumere una delle seguenti
forme:
(1)
associazione sportiva priva di
personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile;
(2)
associazione sportiva con
personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR
10.02.2000 n.361;
(3)
società sportiva di capitali o
cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle
che prevedono le finalità di lucro...”
a)
Un’organizzazione
interna di tipo corporativo con un’assemblea degli associati ed un organo
amministrativo (cd. elemento materiale);
b)
Un
elemento patrimoniale;
c)
Uno
scopo non lucrativo comune (cd. elemento spirituale);
d)
Una
struttura aperta del rapporto, cioè, la possibilità di adesione al gruppo di
nuovi membri.
Da un profilo sostanziale, invece il codice civile
distingue le associazioni riconosciute dalle associazioni non riconosciute.
La differenza tra i due enti si riporta alla
diversa rilevanza del fenomeno associativo: in virtù del riconoscimento
l’associazione diventa punto di riferimento non solo dell’attività dei suoi
organi, ma anche degli effetti di quella attività. Ed il fenomeno trova la sua
spiegazione formale nell’esistenza di un vero e proprio soggetto dotato
dall’ordinamento di capacità giuridica generale.
L’associazione non riconosciuta, invece, non ha
personalità giuridica propria ed anche la sua soggettività giuridica è stata a
lungo posta in dubbio.
Conseguentemente, alla distinzione tra
associazione riconosciuta e non riconosciuta corrisponde, come si vedrà una
diversa disciplina giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel diverso
regime di responsabilità. Le associazioni non riconosciute, infatti, si
caratterizzano per un regime fortemente restrittivo di responsabilità dei
singoli componenti, che origina dal disposto di cui all’art.38, a tenore del
quale “delle obbligazioni rispondono
anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione.” Le associazioni riconosciute, invece, acquistano
la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “gli amministratori sono responsabili verso
l’ente” e non verso i terzi “secondo
le norme del mandato.”
Passando,
ora, ad esaminare la disciplina codicistica delle associazioni riconosciute,
deve considerarsi sia il dettato degli artt.14-35 c.c., sia le norme contenute
nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile, ai primi 30 articoli e
quelle del DPR n.361/2000. Ivi, infatti, non solo sono comprese norme di
attuazione in senso stretto, ma trovano la loro disciplina esclusiva aspetti
importantissimi della vita delle associazioni (ad esempio quella della
liquidazione – art.11 e ss.).
Quanto al momento della costituzione,
l’associazione riconosciuta non nasce in un solo istante, ma si forma
gradualmente, attraverso diverse fasi, ciascuna delle quali può assumere forme
diverse.
Le fasi principali sono:
(1) la stipulazione dell’atto costitutivo, (2) il riconoscimento dell’autorità
governativa e (3) la registrazione.
Perciò, le associazioni
riconosciute devono:
1)
costituirsi con atto
pubblico;
2)
chiedere ed ottenere
il riconoscimento della personalità giuridica;
3)
risultare di
conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.
In particolare, l’atto costitutivo deve contenere
alcuni requisiti cd. essenziali ed altri cd. accidentali. E, precisamente, sono
essenziali:
La
procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.
La procedura per il
riconoscimento della personalità giuridica è regolata dal D.P.R. 10.02.2000 n.
361.
Sulla base di tale
normativa, il riconoscimento delle associazioni avviene con l’Iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche istituito presso l’ufficio Territoriale del
Governo (già Prefettura) ovvero presso la Regione e la Provincia Autonoma (nei
casi espressamente previsti dal DPR. N.361/2000).
A tal fine occorre
presentare una domanda rivolta all’ufficio Territoriale del Governo nella cui
Provincia è stabilita la sede dell’ente a cui deve essere allegato:
1)
La relazione illustrativa, in cinque copie,
sull’attività concretamente svolta e/o su quella che l’Ente intende perseguire,
debitamente sottoscritta dal presidente dell’Ente;
2)
La relazione, in cinque copie, sulla situazione
economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da
idonea documentazione circa la destinazione, la consistenza e il valore degli
immobili (perizia giurata di parte, che dovrà essere avvalorata dal parere di
congruità dell’Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente) e dei beni
patrimoniali mobiliari (attestazione bancaria);
3)
I bilanci preventivi e conti consuntivi approvati
nell’ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione della domanda,
qualora l’Ente abbia già operato come Ente non riconosciuto (in duplice copia);
4)
L’elenco dei componenti gli organi direttivi dell’Ente,
sottoscritto dal presidente, con indicazione del numero dei sodali (in duplice
copia).
La verifica in ordine
alla possibilità di ottenere il riconoscimento si basa essenzialmente su tre
elementi:
a)
la regolare costituzione
dell’ente secondo le disposizioni di legge;
b)
la possibilità e liceità
dello scopo dell’ente;
c)
la consistenza
patrimoniale e la sua congruità e adeguatezza rispetto allo scopo istituzionale.
Al termine della verifica l’Ufficio provvede
all’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche, ovvero – nel caso in cui
sussistano ragioni ostative a tale iscrizione – chiede, motivandole, le
opportune integrazioni.
La
disciplina delle associazioni non riconosciute è contenuta negli artt. 36 e ss.
del codice civile.
Trattandosi di una regolamentazione scarna, nella prassi si sono sollevate
complesse questioni interpretative tra quanti ritiene potersi colmare la lacuna
normativa con l’applicazione (in via analogica ovvero estensiva) delle norme
dettate dal codice civile per le persone giuridiche e chi obietta che la sostanziale identità di
struttura tra associazioni riconosciute e non riconosciute rende preferibile
l’applicazione diretta delle sole norme dettate per le associazioni
riconosciute.
Tali
associazioni consistono, propriamente, in un’organizzazione stabile di persone
che agiscono congiuntamente per il perseguimento di uno scopo comune non
lucrativo.
Ciò che le
differenzia dalle associazioni riconosciute è unicamente il fatto dell’assenza
del riconoscimento. Perciò, vi è chi le ha definite una “specie” del genere “associazione”.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute non sono imposti dalla legge, ma sono regolati
liberamente dagli accordi degli associati e trovano la loro fonte, perciò, in
un atto costitutivo (il documento contenente la denominazione sociale, la sede
legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo) e
sono organizzate mediante uno statuto.
Il legislatore del codice civile non impone alcuna
formalità per la costituzione di tali enti né per i singoli contratti di
adesione: perciò è possibile dare vita ad un’associazione non riconosciuta
anche per mezzo di un semplice accordo verbale.
Nella prassi, però, si usa ricorrere alla forma scritta e, più propriamente, al
contratto di associazione costituito da un atto costitutivo (che dà vita
all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di
riferimento) ed uno statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime
dell’associazione.
La formalità
scritta, poi, (per quanto interessa in questa sede e, cioè, con riferimento
alle associazioni sportive dilettantistiche) risponde ad obblighi imposti dal
legislatore fiscale, per ottenere particolari agevolazioni.
La disciplina
codicistica si incentra, soprattutto, su tre aspetti che caratterizzano
l’associazione non riconosciuta e precisamente:
a)
il fondo comune;
b)
l’autonomia
patrimoniale imperfetta;
c)
la
capacità/legittimazione processuale.
Il fondo comune è costituito dall’insieme dei contributi degli
associati e dei ben acquistati dall’ente. Su di esso si possono eventualmente
soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Va precisato che l’espressione
fondo comune non va confusa con il concetto tecnico di “comunione”. Infatti,
contrariamente all’istituto della comunione, gli associati (finché dura
l’associazione) non possono chiederne la divisione. Il fondo comune è una
dotazione patrimoniale appartenente all’associazione e “non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di essi e
dei loro creditori particolari.”
Quanto, poi, all’autonomia
patrimoniale, dall’esame del codice civile emerge che essa è imperfetta.
Ed, infatti, ancorché la dotazione patrimoniale dell’associazione si distingua
e differenzi da quello dei singoli associati, per soddisfare le obbligazioni
dell’associazione sono tuttavia responsabili solidalmente e personalmente anche
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38
cod. civ.) .
Il codice civile,
poi, prevede espressamente che la legittimazione attiva e passiva dell’ente spetta ai Presidenti/direttori dell’associazione (art. 36 cod. civ.).
L’organizzazione
dell’associazione può essere più o meno complessa a seconda della complessità
delle funzione che essa si è assunta e dei mezzi necessari per realizzarla.
Il codice civile,
però, con riferimento all’associazione riconosciuta prevede e disciplina
solamente due organi: l’assemblea e gli amministratori.
Tali organi
costituiscono l’organizzazione minima di un’associazione, poiché solo
attraverso una pluralità di organi si assicura il rispetto dei principi di
libertà e solidarietà imposti dalla Costituzione.
I.
L’assemblea, è l’organo collegiale per eccellenza, a cui
partecipano tutti i membri dell’associazione. Secondo alcuni interpreti
l’assemblea non sarebbe organo dell’associazione, ma sarebbe l’associazione
stessa.
Altri evidenziano che si tratterebbe di un organo essenziale, costituito
necessariamente da tutti i sodali, a garanzia della libertà di associazione.
D’altro lato, vi è poi chi ritiene che per la valida attività dell’ente, non
sia necessaria la partecipazione di tutti gli associati, potendosi escludere
parte dei membri, secondo un principio di ragionevolezza da valutare caso per
caso.
L’assemblea è, comunque, organo deliberante e non esecutivo, che traccia i
programmi e detta le direttive che gli amministratori devono seguire.
L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio (art. 20 c.c.) la nomina degli
amministratori e le azioni di responsabilità contro di essi (art. 22 c.c.), le
modificazioni dell’atto costitutivo (art.21 c.c.), l’esclusione degli associati
(art. 24 c.c.) e lo scioglimento dell’associazione (art. 21 c.c.).
II.
Organo esecutivo
dell’associazione sono, invece, gli amministratori, che possono operare
disgiuntamente o congiuntamente. Perciò, mentre l’assemblea svolge la propria
attività all’interno della vita associativa, l’attività esterna dell’ente è
affidata agli amministratori.
Secondo
alcuni interpreti a tali organi dovrebbe aggiungersi la figura del Presidente.
Come si è anticipato, la distinzione tra
associazione riconosciuta e non riconosciuta trova il suo fulcro nel diverso
regime della responsabilità.
L’associazione non riconosciuta risponde per le
obbligazioni assunte con il suo patrimonio (il fondo comune), mentre i singoli
associati non sono responsabili se non nei limiti dei contributi versati o
dovuti e dei loro diritti sul fondo comune. Con l’associazione non riconosciuta,
rispondono in solido, “..anche
personalmente”, unicamente coloro “che
hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Tale regime normativo consegue a più ordini di
ragioni:
1)
Anzitutto, al fatto
che l’associazione non riconosciuta pur essendo un soggetto di diritto distinto dai propri suoi componenti, non ha capacità giuridica.
2)
Essa esprime la
propria volontà attraverso i propri organi interni ed esterna tale volontà di
fronte ai terzi per mezzo di organi cd. esterni, che agiscono come
rappresentanti in nome e per conto dell’associazione.
3)
I rapporti interni
dell’associazione non sono noti ai terzi, che perciò possono ignorare
l’identità del soggetto responsabile ovvero dell’amministratore.
Ed allora il legislatore ha disposto che
rispondano personalmente coloro con cui i terzi contraenti sono venuti in
contatto. I terzi, perciò, - concludendo negozi con soggetti che agiscono in
nome e per conto dell’associazione non riconosciuta - non devono preoccuparsi
di conoscere chi sia l’Amministratore o il Presidente dell’associazione (poiché
ciò potrebbe anche non risultare), ma devono, invece, preoccuparsi della
solvibilità personale di chi agisce.
Nelle associazioni riconosciute, invece, l’ente
oltre alla propria soggettività distinta da quella dei singoli partecipati ha
la capacità giuridica ed è perciò autonomo centro di imputazione di
atti/rapporti giuridici. I terzi, peraltro, possono facilmente conoscere
l’identità degli amministratori, perché essa deve risultare dall’atto
costitutivo/statuto. Perciò “gli amministratori
sono responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo le norme del mandato” (art.18 c.c.).
Come si è detto in apertura,
con specifico riferimento alle associazioni sportive, il legislatore tributario
è intervenuto più volte con disposizioni di favore che sono andate ad influire
anche nella normativa civilistica relativa alle formalità di costituzione
dell’associazione.
Soffermando ora l’attenzione solamente su alcuni
dei tanti aspetti di interesse, merita ricordare che con l’art.90 della legge
27 dicembre 2002 n. 289 e con la legge 16 dicembre 1991, n. 398 e poi con la
legge 27.04.2004 n.186 il legislatore ha imposto rispettivamente: (a) che la
denominazione sociale indichi espressamente la finalità sportiva
dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica e (b)
che l’associazione che voglia godere dei particolari benefici fiscali sia
affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni, ovvero agli
enti nazionali di promozione sportiva.
L’art.90 della legge 27
dicembre 2002 n. 289, anzitutto, disponendo che “la denominazione sociale indichi espressamente la finalità sportiva
dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica”
ha fissato una prima regola di rilievo e cioè che debba essere esternata ai
terzi la finalità sportiva ed il carattere dilettantistico dell’attività.
Tali requisiti, infatti, oltre
ad essere indicati di seguito alla forma giuridica utilizzata (e cioè quella
dell’associazione o della società) devono risultare in tutti i segni distintivi
o comunicazioni rivolte al pubblico.
Al riguardo, con la
circolare 21/E, emanata il 22 aprile
2003 dall’Agenzia delle entrate è stato precisato che l’indicazione della
finalità sportiva, può essere soddisfatto anche riportando nella denominazione
la disciplina sportiva praticata.
Quanto alla necessaria
indicazione della forma giuridica utilizzata l’amministrazione delle finanze ha
chiarito, altresì, che “se nella
denominazione sono utilizzati termini dal significato pressoché analogo a quello delle associazioni come, ad
esempio, circolo o polisportiva, tali espressioni potranno continuare ad essere utilizzate”.
Ai sensi dell’art.7 della
legge 27.07.2004 n.186, per godere delle agevolazioni fiscali, l’associazione
deve essere anche affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute
dal Coni, ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva.
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DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004 n.136 (in Gazz. Uff., 28
maggio, n. 124)
Decreto
convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 2004, n. 186.
Articolo 7
Disposizioni in materia di attività sportiva
dilettantistica
1. In relazione
alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore
della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni
dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11
e 12 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni
sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento
sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI
trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
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Il riconoscimento del Coni è diverso dal
riconoscimento di cui all’art.14 c.c. ed al DPR n.361/2000.
Esso attribuisce all’ente lo status di associazione “sportiva”, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 lett. c) del
D.Lgs n.242/1999.
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D. Lgs.vo
23.07.1999, n. 242 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 176)
- Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'art. 11 della legge 15.03.1997, n. 59.
Articolo 5
Compiti del consiglio nazionale.
1. Il
Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi
emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e
coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione
delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali
(1).
1-bis. Il
Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta
nazionale di cui all' art. 6 (2).
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a )
adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonchè i
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b )
stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo
del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive
nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva e delle associazioni e società sportive (3) ;
c ) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali,
delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva,
delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al
CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto,
tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere
olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d )
stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e
nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina
sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva
dilettantistica da quella professionistica (3);
e)
stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle
federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli
enti di promozione sportiva riconosciuti (4) ;
e-bis)
stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte
delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all' articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 . Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati
sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata
inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale
(5) ;
e-ter)
delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in
caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento
sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata
impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive
nazionali (5);
f)
approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta
nazionale relative alle variazioni di bilancio (4);
g )
esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h )
svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
(1) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
(2) Comma
aggiunto in sostituzione del primo dall' articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
(3)
Lettera così modificata dall'articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo
.
(4)
Lettera sostituita dall'articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15 , nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
(5)
Lettera aggiunta in sostituzione della precedente dall' articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n.
15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
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Giova, pertanto, fare almeno un cenno alla
procedura necessaria per l’affiliazione ed il riconoscimento al CONI.
La disciplina normativa è
contenuta nell’art. 5 comma 5 lett. c) del D.Lgs 23.07.1999 n.242 e nell’art.7
legge n.186 del 27 luglio 2004, che ha istituito il “Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche”.
L’istituzione di tale registro
risponde, anzitutto, a due finalità:
1)
quella di
perfezionare il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società
sportive dilettantistiche, ai sensi del citato art. 5 comma 5 lett. c) del D.Lgs n.242/1999;
2)
quella di elaborare un
elenco di associazioni/società sportive riconosciute, che verrà poi, ogni anno,
trasmesso all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza.
Possono iscriversi nel
Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che
svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.
289 e successive modifiche, e i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dal
suddetto art. 90, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del
CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva
Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.
Condizione preliminare per l’iscrizione è, dunque, l’affiliazione ad una
FSN/DSA o ad un EPS, ai quali è attribuita la delega al riconoscimento
provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive
dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della
documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti).
In ogni caso, però il
riconoscimento definitivo sarà collegato all’iscrizione nel Registro che
diventa, a tutti gli effetti, condizione indispensabile per poter godere delle
agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi.
Dall’esame coordinato del Decreto Legislativo 23
luglio 1999, n. 242, delle altre norme tributarie e dello Statuto del Coni emerge che la verifica in ordine
alla possibilità di ottenere il riconoscimento del CONI si basa sui seguenti
elementi essenziali:
1)
che l’attività,
l’organizzazione e la composizione dell’associazione sportiva rispetti i
principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI;
2)
che la Federazione
Nazionale Sportiva sia affiliata ad una Federazione internazionale
riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestisca l’attività conformemente
alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di
appartenenza;
3)
che l’attività
sportiva e le relative attività di promozione siano svolte in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché con quelle della
rispettiva Federazione internazionale, purché non in contrasto con le
deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI;
4)
che lo Statuto della
federazione sportiva nazionale rispetti i principi fondamentali fissati dal
Consiglio nazionale del CONI;
5)
che lo Statuto ed
il Regolamento contengano:
a)
l’obbligo di
rispettare il principio di democrazia interna,
b)
l’obbligo di
rispettare il principio di partecipazione all'attività' sportiva da parte di
chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità,
c)
l’obbligo di
rispettare le norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale,
d)
l’obbligo di
assicurare forme di equa rappresentanza di atlete e atleti,
e)
le regole per
stabilire le modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli
atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con
i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI,
f)
procedure
elettorali che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non
inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici
sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati
per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura
elettorale,
g)
regole ispirate al
costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non
professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo
settore,
h)
l’obbligo del
tentativo di conciliazione delle controversie per le quali si siano esauriti i
gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il procedimento arbitrale di cui
all'art. 12 dello statuto CONI,
i)
(se il numero delle
associazioni e società affiliate aventi diritto a voto è superiore a 2000), la
possibilità di istituire un’assemblea di secondo grado, formata da delegati
eletti a livello territoriale,
j)
l’obbligo di tener
conto anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport,
dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della
disciplina.
A proposito del ruolo del C.O.N.I., occorre poi
chiedersi quali conseguenze potrebbero verificarsi laddove una associazione o
società sportiva, il cui Statuto/atto costitutivo non fossero rispettosi dei
vincoli imposti dall’art. 90 della L. n.289/2002, dovesse ottenere il
riconoscimento a fini sportivi dal Coni.
Secondo alcuni autori il ruolo del C.O.N.I., quale unico soggetto certificatore dell’effettiva
attività sportiva, risulterà fondamentale e, perciò, l’ente impositore non
potrà contestare la mancanza dei predetti requisiti, che sarebbero opponibili
unicamente dal CONI con un provvedimento di “revoca del riconoscimento in un giudizio di carattere amministrativo ma
non potrà essere oggetto di valutazione di merito in un contenzioso tributario”.
In senso contrario si è obiettato che il nuovo comma 18 dell’art. 90 indicherebbe espressamente elementi e
clausole che nello statuto delle società ed associazioni sportive “devono essere espressamente previsti:
…”, perciò, in loro mancanza, l’ente non potrebbe più conservare lo status di sodalizio sportivo. L’eventuale riconoscimento intervenuto successivamente,
anche in mancanza dei predetti requisiti, non sarebbe sufficiente per
regolarizzare la situazione.
Giova ricordare, però, che la conformità dello statuto alle clausole
indicate dalla predetta disposizione rappresenta una condizione necessaria, ma
non sufficiente. Occorre infatti l’ulteriore passaggio costituito dal
riconoscimento ai fini sportivi.
In sostanza il riconoscimento non produce effetti se attribuito ad un
sodalizio che, in base ai requisiti indicati dal comma 18, non può essere
considerato sportivo. Non appare dunque possibile, attraverso l’attribuzione
del riconoscimento saltare e quindi disapplicare il predetto comma 18, che pure
prevede le condizioni affinché una società o un ente possano essere qualificati
come soggetti sportivi.