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Gli aspetti civilistici dell’associazionismo

Sommario: 1.    Premessa. 2.    Le associazioni sportive dilettantistiche. 3.       I requisiti civilistici: la forma giuridica associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. 3.1.   Le associazioni. 3.2.     Le associazioni riconosciute. 3.3.         Le associazioni non riconosciute. 4.      Gli organi associativi 5.  Il sistema delle responsabilità. 6.  I requisiti imposti dal legislatore tributario. 6.1.  La denominazione sociale. 6.2.  L’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva. - L’iscrizione nel registro istituito presso il Coni.

1.      Premessa

Una trattazione sugli aspetti legali delle associazioni sportive non può prescindere, in apertura, da una considerazione preliminare e, precisamente, dal fatto che la libertà del singolo e la realizzazione da parte dello Stato di tutti gli strumenti che ampliano le potenzialità umane costituiscono diritti fondamentali del nostro ordinamento fissati agli artt.2 e 18 della Costituzione [1] .

Sul piano del diritto civile, poi, la disciplina normativa è completata dagli artt. 14-38 del codice civile.

Si tratta di poche norme. Ciò si spiega (in un’ottica storico – sociale) con il fatto che l’associazione (e specialmente l’associazione non riconosciuta), nei primi decenni di applicazione del codice civile, è stata considerata forma ideale per la ricostruzione del pluralismo politico e sociale della società civile italiana, al di fuori di qualunque ingerenza del pubblico potere.

Con gli anni settanta, invece, è emersa una maggiore consapevolezza dei pericoli del neo – corporativismo. La necessità di salvaguardare i diritti dei singoli e delle minoranze entro le istituzioni del pluralismo e l’esigenza di controllo degli enti privati da parte dello Stato [2] ha spinto, perciò, la giurisprudenza e la dottrina a rileggere le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute coordinandole con l’art.2 della Costituzione e con le norme ed i principi desunti principalmente dalla disciplina dettata per le associazioni riconosciute e dalla disciplina dei contratti in generale [3] .

Si è posta attenzione, soprattutto, al tema dell’autonomia contrattuale (che contraddistingue le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute) e - come si osserverà - si è ritenuto che solo le persone giuridiche (e perciò le associazioni riconosciute) fossero dotate di autonomia patrimoniale perfetta e di soggettività giuridica. Negli enti di fatto, invece (si diceva) la soggettività dei singoli componenti si giustappone a quella dell’ente, che pertanto non può essere dotato di personalità giuridica autonoma.

Attualmente, infine, sembra di individuare un rovesciamento di prospettiva: dalla difesa delle associazioni nei confronti del pubblico potere si passa ora alla valorizzazione delle associazioni come strumenti di partecipazione attiva dei singoli alla crescita della società civile ed allo stesso esercizio del pubblico potere. Nella realtà dei nostri giorni, l’ente di fatto ha assunto un ruolo fondamentale, perché l’associazione ora esprime al massimo grado i valori costituzionali espressi dagli artt. 2 e 18 Cost.

La legislazione più recente si è mostrata sensibile a questo nuovo sentire sociale, con la legge n.241/1990 che ha riconosciuto una posizione giuridica differenziata e rafforzata ai “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati.”

In settori sempre più numerosi, poi, la tutela di interessi generali è assicurata anche con il riconoscimento di un ruolo specifico alle associazioni [4] .

In questo contesto si inserisce, peraltro, la normativa particolare delle associazioni sportive dilettantistiche.

2.   Le associazioni sportive dilettantistiche.

L’associazione sportiva dilettantistica non trova alcun riferimento normativo nel codice civile, ma è stata disciplinata per la prima volta dalla legge 16 dicembre 1991 n.398.

Legge 16 dicembre 1991, n. 398. La legge n. 398/91, nella sua originaria stesura, ha stabilito una disciplina tributaria specifica per le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro. La predetta normativa ha subito dei successivi interventi legislativi, che ne hanno modificato, parzialmente, il contenuto.

La normativa così delineata stabilisce che le agevolazioni formali e sostanziali si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche - e alle relative sezioni - aventi le seguenti caratteristiche:

1) forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir (enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);

2)      affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni o agli enti nazionali di promozione sportiva;

3)      esercizio di attività sportiva dilettantistica;

4)      conseguimento, nel periodo di imposta precedente, di proventi commerciali di importo non superiore a un determinato limite.

I soggetti aventi i requisiti sopra specificati, possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito in modo forfetario.

Questo particolare regime fiscale prevede:

1) l’esonero dagli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 600/73 e da quelli previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/72, eccetto che per le seguenti operazioni, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura: prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, prestazioni pubblicitarie;

2) applicazione dell’iva sui proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale con le modalità di detrazione di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72;

3) determinazione del reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito, attraverso l’applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale, del coefficiente di redditività del 3 per cento, cui si deve aggiungere l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       


Successivamente il legislatore è intervenuto più volte, per lo più con disposizioni di carattere tributario [5] , che - nell’intento di garantire l’effettività del rapporto associativo, la pluralità dello stesso e la natura partecipativa e democratica di tali enti, - sono giunte a regolamentare anche i rapporti interni tra gli associati.

Assumono rilievo, al riguardo, anzitutto la legge 16.12.1991 n.398, ma anche l’art.5 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460 e, da ultimo, l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004 [6] ), che hanno indicato, tra l’altro, i requisiti necessari per l’individuazione di tali enti.

Tali disposizioni hanno riguardato, poi, direttamente sia la disciplina delle imposte dirette sia quella dell’IVA ed hanno condizionato l’applicazione di una serie di norme fiscali di favore, alla presenza negli statuti ed atti costitutivi di alcune previsioni obbligatorie ed inderogabili.

 

 

Art.90 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289, in S.O. n. 240 G.U. n. 305 del 31.12.2002, nella formulazione in vigore dal 01.01.2005, dopo le modificazioni apportate dall'art. 1, comma 470, L. 30.12.2004, n. 311.

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. ";

B) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'articolo 13 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

Art.90 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289, in S.O. n. 240 G.U. n. 305 del 31.12.2002, nella formulazione in vigore dal 01.01.2005, dopo le modificazioni apportate dall'art. 1, comma 470, L. 30.12.2004, n. 311. (segue)

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 13 bis, comma 1, la lettera i ter) è sostituita dalla seguente: "i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

B) all'articolo 65, comma 2, la lettera c octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111 bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

11 bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. (4) 12.-16 omissis.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

A) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

B) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

C) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

A) la denominazione;

B) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

C) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

D) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

E) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

F) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

G) le modalità di scioglimento dell'associazione;

H) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni.

18 bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18 ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. – 22 omissis - comma abrogati dall'art. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128, con decorrenza dal 23.05.2004]

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24.-26 omissis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Attualmente, perciò, gli enti sportivi, che vogliano usufruire dei particolari benefici previsti dalla legislazione fiscale, devono rispettare i seguenti canoni:

(1)           la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, può essere quella dell’associazione non riconosciuta di cui agli artt.36 e ss. del codice civile ovvero dell’associazione riconosciuta (oltre che della società sportiva di capitali e della cooperativa);

(2)           la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica;

(3)           la denominazione sociale deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e comunicazioni rivolte al pubblico;

(4)           l’ente deve essere affiliato alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva;

(5)           l’attività sportiva deve essere esercitata in forma dilettantistica;

(6)           l’ente deve aver conseguito (nel periodo di imposta precedente) proventi commerciali per importi non superiori a determinati limiti stabiliti dalla legge [7] ;

(7)           lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere alcune clausole obbligatorie di cui all’art.148 comma 8 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.) e cioè la previsione:

2)      della sede legale;

3)      della denominazione;

4)      dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

5)      dell'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

6)      dell'assenza di fini di lucro;

7)      del divieto di distribuire tra gli associati, anche in forme indirette, i proventi conseguiti;

8)      del rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza tra tutti gli associati;

9)      dell’elettività delle cariche sociali;

10)    dell’obbligo di rendiconti economico-finanziari;

11)    dell’obbligo di indicare le modalità di approvazione dei rendiconti economico-finanziari da parte degli organi statutari;

12)    del divieto, per gli amministratori, di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell’ambito  della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

13)    dell’obbligo di indicare le modalità di scioglimento dell’associazione;

14)    della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.

2.      I requisiti civilistici: la forma giuridica associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.

Soffermando l’attenzione sugli elementi essenziali per la regolare costituzione dell’organizzazione sportiva, giova considerare, anzitutto, che l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 al comma 17 ha espressamente previsto che “..le associazioni sportive dilettantistiche ...possono assumere una delle seguenti forme:

(1)           associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile;

(2)           associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361;

(3)           società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...” [8]

Limitando l’esame alle associazioni sportive, preliminare appare chiarire i tre concetti fondamentali di associazione, di associazione riconosciuta e di associazione non riconosciuta avendo riguardo alla disciplina normativa contenuta negli artt. 14-38 del codice civile.

3.         Le associazioni.

L’associazione è un’organizzazione stabile di persone che, con un atto di autonomia negoziale, si impegnano a perseguire un interesse comune [9] , dando vita ad un’organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi, e che assume rilevanza esterna [10] .

Lo scopo comune perseguito deve essere non lucrativo né mutualistico, e perciò diverso da quello delle società di capitali e mutualistiche [11] , ossia non economico, ancorché possa essere perseguito con l’esercizio di un’attività economica [12] .

A livello strutturale, perciò, oltre ad uno scopo non lucrativo occorre un patrimonio con funzione strumentale al perseguimento dello scopo, costituito con i beni degli associati [13] .

Gli elementi essenziali dell’associazione, pertanto, sono:

a)      Un’organizzazione interna di tipo corporativo con un’assemblea degli associati ed un organo amministrativo (cd. elemento materiale);

b)      Un elemento patrimoniale;

c)       Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento spirituale) [14] ;

d)      Una struttura aperta del rapporto, cioè, la possibilità di adesione al gruppo di nuovi membri [15] .

Da un profilo sostanziale, invece il codice civile distingue le associazioni riconosciute dalle associazioni non riconosciute.

La differenza tra i due enti si riporta alla diversa rilevanza del fenomeno associativo: in virtù del riconoscimento l’associazione diventa punto di riferimento non solo dell’attività dei suoi organi, ma anche degli effetti di quella attività. Ed il fenomeno trova la sua spiegazione formale nell’esistenza di un vero e proprio soggetto dotato dall’ordinamento di capacità giuridica generale.

L’associazione non riconosciuta, invece, non ha personalità giuridica propria ed anche la sua soggettività giuridica è stata a lungo posta in dubbio.

Conseguentemente, alla distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta corrisponde, come si vedrà una diversa disciplina giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel diverso regime di responsabilità. Le associazioni non riconosciute, infatti, si caratterizzano per un regime fortemente restrittivo di responsabilità dei singoli componenti, che origina dal disposto di cui all’art.38, a tenore del quale “delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” Le associazioni riconosciute, invece, acquistano la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “gli amministratori sono responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo le norme del mandato [16] .”

Per il resto, si tratta di una regolamentazione che, sebbene esaustiva per quanto attiene le associazioni riconosciute, è scarna per le associazioni non riconosciute.

4.         Le associazioni riconosciute.

Passando, ora, ad esaminare la disciplina codicistica delle associazioni riconosciute, deve considerarsi sia il dettato degli artt.14-35 c.c., sia le norme contenute nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile, ai primi 30 articoli e quelle del DPR n.361/2000 [17] . Ivi, infatti, non solo sono comprese norme di attuazione in senso stretto, ma trovano la loro disciplina esclusiva aspetti importantissimi della vita delle associazioni (ad esempio quella della liquidazione – art.11 e ss.).

Quanto al momento della costituzione, l’associazione riconosciuta non nasce in un solo istante, ma si forma gradualmente, attraverso diverse fasi, ciascuna delle quali può assumere forme diverse.

Le fasi principali sono: (1) la stipulazione dell’atto costitutivo, (2) il riconoscimento dell’autorità governativa e (3) la registrazione.

L’atto costitutivo e lo statuto sono le fonti di diritto dell’associazione, con efficacia che si estende all’interno della vita dell’associazione [18] .

Perciò, le associazioni riconosciute devono:

1)      costituirsi con atto pubblico;

2)      chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;

3)      risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

In particolare, l’atto costitutivo deve contenere alcuni requisiti cd. essenziali ed altri cd. accidentali. E, precisamente, sono essenziali:

a)      la denominazione e la sede dell’ente;

b)      l’indicazione dello scopo;

c)       l’indicazione del patrimonio;

d)      le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;

e)      i diritti e gli obblighi degli associati;

f)        le condizioni per la loro ammissione.

Sono, invece, elementi accidentali:

4)      le norme relative alla estinzione dell'ente;

5)      le norme relative alla devoluzione del patrimonio;

6)      le norme relative alla modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto;

7)      la clausola che consenta la trasmissione della qualità di associato;

8)      la clausola che impone di far parte dell’associazione per un tempo determinato [19] .

La procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

La procedura per il riconoscimento della personalità giuridica è regolata dal D.P.R. 10.02.2000 n. 361.

Sulla base di tale normativa, il riconoscimento delle associazioni avviene con l’Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso l’ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) ovvero presso la Regione e la Provincia Autonoma (nei casi espressamente previsti dal DPR. N.361/2000) [20] .

A tal fine occorre presentare una domanda rivolta all’ufficio Territoriale del Governo nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente a cui deve essere allegato:

1)      La relazione illustrativa, in cinque copie, sull’attività concretamente svolta e/o su quella che l’Ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente dell’Ente;

2)      La relazione, in cinque copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da idonea documentazione circa la destinazione, la consistenza e il valore degli immobili (perizia giurata di parte, che dovrà essere avvalorata dal parere di congruità dell’Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente) e dei beni patrimoniali mobiliari (attestazione bancaria);

3)      I bilanci preventivi e conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione della domanda, qualora l’Ente abbia già operato come Ente non riconosciuto (in duplice copia);

4)      L’elenco dei componenti gli organi direttivi dell’Ente, sottoscritto dal presidente, con indicazione del numero dei sodali (in duplice copia).

La verifica in ordine alla possibilità di ottenere il riconoscimento si basa essenzialmente su tre elementi:

a)                  la regolare costituzione dell’ente secondo le disposizioni di legge;

b)                  la possibilità e liceità dello scopo dell’ente;

c)                   la consistenza patrimoniale e la sua congruità e adeguatezza rispetto allo scopo istituzionale [21] .

Al termine della verifica l’Ufficio provvede all’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche [22] , ovvero – nel caso in cui sussistano ragioni ostative a tale iscrizione – chiede, motivandole, le opportune integrazioni [23] .

5.         Le associazioni non riconosciute.

La disciplina delle associazioni non riconosciute è contenuta negli artt. 36 e ss. del codice civile.

Trattandosi di una regolamentazione scarna, nella prassi si sono sollevate complesse questioni interpretative tra quanti ritiene potersi colmare la lacuna normativa con l’applicazione (in via analogica ovvero estensiva) delle norme dettate dal codice civile per le persone giuridiche [24] e chi obietta che la sostanziale identità di struttura tra associazioni riconosciute e non riconosciute rende preferibile l’applicazione diretta delle sole norme dettate per le associazioni riconosciute [25] .

Tali associazioni consistono, propriamente, in un’organizzazione stabile di persone che agiscono congiuntamente per il perseguimento di uno scopo comune non lucrativo [26] .

Ciò che le differenzia dalle associazioni riconosciute è unicamente il fatto dell’assenza del riconoscimento. Perciò, vi è chi le ha definite una “specie” del genere “associazione [27] .

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute non sono imposti dalla legge, ma sono regolati liberamente dagli accordi degli associati e trovano la loro fonte, perciò, in un atto costitutivo (il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo) e sono organizzate mediante uno statuto.

Il legislatore del codice civile non impone alcuna formalità per la costituzione di tali enti né per i singoli contratti di adesione: perciò è possibile dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale [28] . Nella prassi, però, si usa ricorrere alla forma scritta e, più propriamente, al contratto di associazione costituito da un atto costitutivo (che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento) ed uno statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione.

La formalità scritta, poi, (per quanto interessa in questa sede e, cioè, con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche) risponde ad obblighi imposti dal legislatore fiscale, per ottenere particolari agevolazioni.

La disciplina codicistica si incentra, soprattutto, su tre aspetti che caratterizzano l’associazione non riconosciuta e precisamente:

a)      il fondo comune;

b)      l’autonomia patrimoniale imperfetta;

c)       la capacità/legittimazione processuale.

Il fondo comune è costituito dall’insieme dei contributi degli associati e dei ben acquistati dall’ente. Su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Va precisato che l’espressione fondo comune non va confusa con il concetto tecnico di “comunione”. Infatti, contrariamente all’istituto della comunione, gli associati (finché dura l’associazione) non possono chiederne la divisione. Il fondo comune è una dotazione patrimoniale appartenente all’associazione e “non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di essi e dei loro creditori particolari.” [29]

Quanto, poi, all’autonomia patrimoniale, dall’esame del codice civile emerge che essa è imperfetta. Ed, infatti, ancorché la dotazione patrimoniale dell’associazione si distingua e differenzi da quello dei singoli associati, per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono tuttavia responsabili solidalmente e personalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 cod. civ.) [30] .

Il codice civile, poi, prevede espressamente che la legittimazione attiva e passiva dell’ente spetta ai Presidenti/direttori dell’associazione (art. 36 cod. civ.).

6.      Gli organi associativi

L’organizzazione dell’associazione può essere più o meno complessa a seconda della complessità delle funzione che essa si è assunta e dei mezzi necessari per realizzarla.

Il codice civile, però, con riferimento all’associazione riconosciuta prevede e disciplina solamente due organi: l’assemblea e gli amministratori.

Tali organi costituiscono l’organizzazione minima di un’associazione, poiché solo attraverso una pluralità di organi si assicura il rispetto dei principi di libertà e solidarietà imposti dalla Costituzione.

I.      L’assemblea, è l’organo collegiale per eccellenza, a cui partecipano tutti i membri dell’associazione. Secondo alcuni interpreti l’assemblea non sarebbe organo dell’associazione, ma sarebbe l’associazione stessa [31] . Altri evidenziano che si tratterebbe di un organo essenziale, costituito necessariamente da tutti i sodali, a garanzia della libertà di associazione. D’altro lato, vi è poi chi ritiene che per la valida attività dell’ente, non sia necessaria la partecipazione di tutti gli associati, potendosi escludere parte dei membri, secondo un principio di ragionevolezza da valutare caso per caso.

L’assemblea è, comunque, organo deliberante e non esecutivo, che traccia i programmi e detta le direttive che gli amministratori devono seguire. L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio (art. 20 c.c.) la nomina degli amministratori e le azioni di responsabilità contro di essi (art. 22 c.c.), le modificazioni dell’atto costitutivo (art.21 c.c.), l’esclusione degli associati (art. 24 c.c.) e lo scioglimento dell’associazione (art. 21 c.c.).

II.    Organo esecutivo dell’associazione sono, invece, gli amministratori, che possono operare disgiuntamente o congiuntamente. Perciò, mentre l’assemblea svolge la propria attività all’interno della vita associativa, l’attività esterna dell’ente è affidata agli amministratori.

Secondo alcuni interpreti a tali organi dovrebbe aggiungersi la figura del Presidente.

7.      Il sistema delle responsabilità.

Come si è anticipato, la distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta trova il suo fulcro nel diverso regime della responsabilità.

L’associazione non riconosciuta risponde per le obbligazioni assunte con il suo patrimonio (il fondo comune), mentre i singoli associati non sono responsabili se non nei limiti dei contributi versati o dovuti e dei loro diritti sul fondo comune. Con l’associazione non riconosciuta, rispondono in solido, “..anche personalmente”, unicamente coloro “che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Tale regime normativo consegue a più ordini di ragioni:

1)      Anzitutto, al fatto che l’associazione non riconosciuta pur essendo un soggetto di diritto [32] distinto dai propri suoi componenti, non ha capacità giuridica.

2)      Essa esprime la propria volontà attraverso i propri organi interni ed esterna tale volontà di fronte ai terzi per mezzo di organi cd. esterni, che agiscono come rappresentanti in nome e per conto dell’associazione.

3)      I rapporti interni dell’associazione non sono noti ai terzi, che perciò possono ignorare l’identità del soggetto responsabile ovvero dell’amministratore.

Ed allora il legislatore ha disposto che rispondano personalmente coloro con cui i terzi contraenti sono venuti in contatto. I terzi, perciò, - concludendo negozi con soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta - non devono preoccuparsi di conoscere chi sia l’Amministratore o il Presidente dell’associazione (poiché ciò potrebbe anche non risultare), ma devono, invece, preoccuparsi della solvibilità personale di chi agisce.

Nelle associazioni riconosciute, invece, l’ente oltre alla propria soggettività distinta da quella dei singoli partecipati ha la capacità giuridica ed è perciò autonomo centro di imputazione di atti/rapporti giuridici. I terzi, peraltro, possono facilmente conoscere l’identità degli amministratori, perché essa deve risultare dall’atto costitutivo/statuto. Perciò “gli amministratori sono responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo le norme del mandato” (art.18 c.c.) [33] .

8.      I requisiti imposti dal legislatore tributario.

Come si è detto in apertura, con specifico riferimento alle associazioni sportive, il legislatore tributario è intervenuto più volte con disposizioni di favore che sono andate ad influire anche nella normativa civilistica relativa alle formalità di costituzione dell’associazione.

Soffermando ora l’attenzione solamente su alcuni dei tanti aspetti di interesse, merita ricordare che con l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e con la legge 16 dicembre 1991, n. 398 e poi con la legge 27.04.2004 n.186 il legislatore ha imposto rispettivamente: (a) che la denominazione sociale indichi espressamente la finalità sportiva dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica e (b) che l’associazione che voglia godere dei particolari benefici fiscali sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni, ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva.

9.         La denominazione sociale.

L’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, anzitutto, disponendo che “la denominazione sociale indichi espressamente la finalità sportiva dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica” ha fissato una prima regola di rilievo e cioè che debba essere esternata ai terzi la finalità sportiva ed il carattere dilettantistico dell’attività.

Tali requisiti, infatti, oltre ad essere indicati di seguito alla forma giuridica utilizzata (e cioè quella dell’associazione o della società) devono risultare in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Al riguardo, con la circolare  21/E, emanata il 22 aprile 2003 dall’Agenzia delle entrate è stato precisato che l’indicazione della finalità sportiva, può essere soddisfatto anche riportando nella denominazione la disciplina sportiva praticata [34] .

Quanto alla necessaria indicazione della forma giuridica utilizzata l’amministrazione delle finanze ha chiarito, altresì, che “se nella denominazione sono utilizzati termini dal significato pressoché  analogo a quello delle associazioni come, ad esempio, circolo o polisportiva, tali espressioni potranno  continuare ad essere utilizzate [35] .

10.     L’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva. - L’iscrizione nel registro istituito presso il Coni.

Ai sensi dell’art.7 della legge 27.07.2004 n.186, per godere delle agevolazioni fiscali, l’associazione deve essere anche affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni, ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva [36] .

 

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004 n.136 (in Gazz. Uff., 28 maggio, n. 124)

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 2004, n. 186.

Articolo 7  

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Il riconoscimento del Coni è diverso dal riconoscimento di cui all’art.14 c.c. ed al DPR n.361/2000 [37] . Esso attribuisce all’ente lo status di associazione “sportiva”, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 lett. c) del D.Lgs n.242/1999.

 

D. Lgs.vo 23.07.1999, n. 242 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 176) - Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15.03.1997, n. 59.

Articolo 5

Compiti del consiglio nazionale.

1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali (1).

1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all' art. 6 (2).

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a ) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonchè i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b ) stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive (3) ;

c ) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

d ) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica (3);

e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti (4) ;

e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all' articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 . Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (5) ;

e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (5);

f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio (4);

g ) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

h ) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

(1) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

(2) Comma aggiunto in sostituzione del primo dall' articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

(3) Lettera così modificata dall'articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo .

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15 , nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

(5) Lettera aggiunta in sostituzione della precedente dall' articolo 1 del D.LGS. 8 gennaio 2004, n. 15, nei termini previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giova, pertanto, fare almeno un cenno alla procedura necessaria per l’affiliazione ed il riconoscimento al CONI.

La disciplina normativa è contenuta nell’art. 5 comma 5 lett. c) del D.Lgs 23.07.1999 n.242 e nell’art.7 legge n.186 del 27 luglio 2004, che ha istituito il “Registro delle società ed associazioni  sportive dilettantistiche [38] .

L’istituzione di tale registro risponde, anzitutto, a due finalità:

1)      quella di perfezionare il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società sportive dilettantistiche, ai sensi del citato art.  5 comma 5 lett. c) del D.Lgs n.242/1999 [39] ;

2)      quella di elaborare un elenco di associazioni/società sportive riconosciute, che verrà poi, ogni anno, trasmesso all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza.

Possono iscriversi nel Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, e i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dal suddetto art. 90, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.

Condizione preliminare per l’iscrizione è, dunque, l’affiliazione ad una FSN/DSA o ad un EPS, ai quali è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti).

In ogni caso, però il riconoscimento definitivo sarà collegato all’iscrizione nel Registro che diventa, a tutti gli effetti, condizione indispensabile per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi.

Dall’esame coordinato del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, delle altre norme tributarie e dello Statuto del Coni emerge che la verifica in ordine alla possibilità di ottenere il riconoscimento del CONI si basa sui seguenti elementi essenziali:

1)      che l’attività, l’organizzazione e la composizione dell’associazione sportiva rispetti i principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI;

2)      che la Federazione Nazionale Sportiva sia affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestisca l’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;

3)      che l’attività sportiva e le relative attività di promozione siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché con quelle della rispettiva Federazione internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI;

4)      che lo Statuto della federazione sportiva nazionale rispetti i principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI;

5)      che lo Statuto ed il Regolamento contengano:

a)      l’obbligo di rispettare il principio di democrazia interna,

b)      l’obbligo di rispettare il principio di partecipazione all'attività' sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità,

c)       l’obbligo di rispettare le norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale,

d)      l’obbligo di assicurare forme di equa rappresentanza di atlete e atleti,

e)      le regole per stabilire le modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI,

f)        procedure elettorali che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale,

g)      regole ispirate al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore,

h)      l’obbligo del tentativo di conciliazione delle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello statuto CONI,

i)        (se il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto è superiore a 2000), la possibilità di istituire un’assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale,

j)        l’obbligo di tener conto anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.

A proposito del ruolo del C.O.N.I., occorre poi chiedersi quali conseguenze potrebbero verificarsi laddove una associazione o società sportiva, il cui Statuto/atto costitutivo non fossero rispettosi dei vincoli imposti dall’art. 90 della L. n.289/2002, dovesse ottenere il riconoscimento a fini sportivi dal Coni.

Secondo alcuni autori [40] il ruolo del C.O.N.I., quale unico soggetto certificatore dell’effettiva attività sportiva, risulterà fondamentale e, perciò, l’ente impositore non potrà contestare la mancanza dei predetti requisiti, che sarebbero opponibili unicamente dal CONI con un provvedimento di “revoca del riconoscimento in un giudizio di carattere amministrativo ma non potrà essere oggetto di valutazione di merito in un contenzioso tributario”.

In senso contrario si è obiettato [41] che il nuovo comma 18 dell’art. 90 indicherebbe espressamente elementi e clausole che nello statuto delle società ed associazioni sportive “devono essere espressamente previsti: …”, perciò, in loro mancanza, l’ente non potrebbe più conservare lo status di sodalizio sportivo. L’eventuale riconoscimento intervenuto successivamente, anche in mancanza dei predetti requisiti, non sarebbe sufficiente per regolarizzare la situazione.

Giova ricordare, però, che la conformità dello statuto alle clausole indicate dalla predetta disposizione rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre infatti l’ulteriore passaggio costituito dal riconoscimento ai fini sportivi.

In sostanza il riconoscimento non produce effetti se attribuito ad un sodalizio che, in base ai requisiti indicati dal comma 18, non può essere considerato sportivo. Non appare dunque possibile, attraverso l’attribuzione del riconoscimento saltare e quindi disapplicare il predetto comma 18, che pure prevede le condizioni affinché una società o un ente possano essere qualificati come soggetti sportivi.